Contenzioso urbano

Affitti brevi a Firenze, il Tar respinge la sospensiva

Le modifiche comunali restano operative fino alla decisione sull’udienza di merito

Affitti brevi a Firenze, il Tar respinge la sospensiva

Restano in vigore le modifiche al regolamento comunale sulle locazioni turistiche brevi approvate dal Consiglio comunale di Firenze il 4 giugno. Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto la domanda cautelare presentata dall’associazione My Guest Friend e da altri ricorrenti, che chiedevano di sospendere gli effetti delle disposizioni impugnate in attesa della decisione definitiva.

Il pronunciamento dei giudici

Nell’ordinanza notificata alle parti, il Tar afferma che i motivi del ricorso dovranno essere approfonditi nella trattazione di merito. Per questa ragione, i giudici non hanno ritenuto di dover intervenire in via cautelare e hanno lasciato operative le norme introdotte dal Comune. La questione sarà quindi esaminata in una prossima udienza, senza che l’ordinanza anticipi l’esito del giudizio principale.

Secondo il tribunale, i ricorrenti hanno prospettato in termini assolutamente generici il rischio di subire un danno durante il periodo di attesa. Non sarebbe quindi emerso, nella fase cautelare, un pregiudizio concreto e immediato tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti. La richiesta di bloccare temporaneamente le nuove regole è stata pertanto respinta.

Le norme contestate

My Guest Friend ha impugnato la delibera del Consiglio comunale del 4 giugno, che contiene integrazioni al regolamento per le locazioni turistiche brevi adottato da Palazzo Vecchio il 5 maggio 2025. Tra le disposizioni contestate c’è l’articolo 8 bis, che nelle sottozone A3 e A4 limita il numero delle attività di locazione turistica breve alle unità immobiliari già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

L’associazione contesta inoltre l’articolo 2, comma 2, nella parte in cui impone di allegare alla richiesta di autorizzazione la planimetria dell’unità immobiliare asseverata da un tecnico abilitato. Nel ricorso è impugnato anche il comma 7 dello stesso articolo, che subordina l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione, prevista per la locazione breve di una porzione dell’abitazione o di un singolo locale, al fatto che il locatore abbia nell’immobile non solo la residenza, ma anche il domicilio.

Oggetto dell’azione giudiziaria è infine la parte dell’articolo 9 che estende alle sottozone A3 e A4 la possibilità di introdurre ulteriori criteri e limiti all’esercizio delle locazioni turistiche brevi. Dopo il pronunciamento cautelare, il quadro regolamentare resta dunque invariato, mentre il confronto tra le parti proseguirà nella fase di merito davanti al Tar della Toscana.

L’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini ha accolto la decisione, sostenendo che le misure sono rilevanti per il futuro della città e che sono state introdotte sulla base di studi e analisi. Il Comune continuerà quindi ad applicare le disposizioni contestate fino ai successivi passaggi del procedimento amministrativo.